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TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1

Denominazione

E’ costituita in ROMA una Società di Mutuo Soccorso denominata “Insieme Salute – Società di Mutuo Soccorso”. Acquisisce la personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, quale Società di Mutuo Soccorso e aderisce accettandone lo Statuto, alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria.

ART. 2

Sede e durata

La società ha sede in Comune di Roma.

Il cambiamento dell'indirizzo della sede all'interno del comune di Roma, di competenza dell'organo amministrativo, non costituisce modifica del presente statuto.

La sua durata della società è illimitata.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può nominare incaricati di zona ed istituire uffici, comitati, nonché altri organi rappresentativi anche fuori dal Comune ove si trova la sede Sociale della Società.

La società può aderire e partecipare finanziariamente ad organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso stessa.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell’Assemblea, l’esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3

Scopo e oggetto

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità. La Società ha lo scopo di erogare ai propri associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti stabiliti dagli organismi sociali.

La Società si propone di:

  1. Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

  2. svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

  3. svolgere attività di assistenza socio sanitaria, sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

  4. erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

  5. erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;

  6. erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita dei fondi reddituali personali e familiari;

  7. la partecipazione della Società stessa a tutte le iniziative atte a elevare Socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci ed i familiari;

In particolare sarà possibile:

  1. stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

  2. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

  3. promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel, rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

  4. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, purché strettamente strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici) sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

In via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere inoltre, in via sussidiaria e mai nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili.

TITOLO III

SOCI

ART. 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche, gli enti mutualistici ed i fondi sanitari integrativi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari e soci sostenitori.

La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né per successione.

ART. 5

Soci ordinari

Sono soci ordinari della società coloro – persone fisiche o giuridiche nei limiti di legge – che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammissione a socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione – in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

L'appartenenza alle diverse categorie non pregiudica l'esercizio del diritto di voto, che spetta a ciascun socio ordinario.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 6

Soci sostenitori


Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri di modalità stabilite in sede di Regolamento.

ART. 7

Obblighi dei Soci

  1. rispettare lo Statuto della Società;

  2. osservare le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

  3. versare la quota di iscrizione e i contributi Sociali, i premi e i contributi così come determinati dal regolamento o in mancanza dal Consiglio di Amministrazione;

  4. comunicare un indirizzo tradizionale od elettronico da utilizzare per le comunicazioni ufficiali della Società e per le convocazioni alle assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 8

Recesso

Il Socio può recedere dalla Società.

Esso deve farne richiesta non oltre 90 giorni dalla scadenza annuale indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l’anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

ART. 9

Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del Socio ne seguenti casi:

  1. inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del regolamento;

  2. morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi, ecc.

  3. mutamento dell’attività lavorativa del Socio quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento e dallo statuto;

  4. condanna del Socio per atti infamanti;

  5. comportamento del Socio dannosi in genere per la Società e il suo funzionamento;

  6. simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Società.

  7. quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

ART. 10

Scioglimento del vincolo

In caso di recesso del Socio o di esclusione nessun importo verrà liquidato al medesimo.

TITOLO IV

ORGANI E POTERI

ART. 11

Organi della Società

Gli organi della Società sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  1. il Consiglio di amministrazione;

  1. il Presidente;

  1. l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

ART. 12

Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Ai soci Enti Mutualistici, persone giuridiche e fondi sanitari integrativi, possono essere attribuiti uno o più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

a) approvare il rendiconto economico annuale;

b) eleggere il Consiglio di amministrazione;

c) approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;

d) nominare l'Organo di controllo, se ne ricorrono i presupposti di legge;

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell’Assemblea;

f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all’Assemblea straordinaria di :

  1. modificare lo statuto;

  2. deliberare lo scioglimento anticipato della Società per qualsiasi causa, nominando il Collegio dei Liquidatori (in numero minimo di tre) , determinandone i relativi poteri;

  3. deliberare in ordine della devoluzione del patrimonio a seguito della approvazione della delibera di scioglimento anticipato.

ART. 13

Convocazione dell’Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi nonché ogni qualvolta sia utile e opportuno.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno il giorno di calendario successivo alla prima, da affiggersi nei locali della Società o da pubblicare nel sito internet ufficiale della Società almeno quindici giorni prima di anticipo rispetto al giorno fissato per la prima convocazione ed inviato ai soci all'indirizzo dagli stessi comunicato.

Nell'ottica del contenimento dei costi, l'avviso di convocazione, potrà essere inviato, a scelta dell'organo amministrativo, sia in forma tradizionale a mezzo posta ordinaria che per posta elettronica, il tutto con anticipo di almeno quindici giorni rispetto al giorno fissato per la prima convocazione.


ART. 14

Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci


Hanno diritto di voto nell’Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l’Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

La decisione di scioglimento anticipato della società è deliberata con il voto favorevole di una maggioranza pari ai due terzi dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.


ART. 15

Sezione Soci

I soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

  1. di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;

  2. di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;

  3. di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a undici consiglieri.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili, ai sensi di legge: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali.

Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per cinque esercizi; sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può nominare anche un segretario che può essere un Socio non consigliere.

ART. 17

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di

  1. amministrare la società, ponendo in essere tutti i comportamenti ritenuti opportuni o necessari, in via diretta o strumentale, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale;

  2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

  3. redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;

  4. predisporre i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;


  1. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

  2. deliberare l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

  3. determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;

  4. assumere e licenziare il personale;

  5. deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale.


Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il Consiglio può attribuire loro la rappresentanza sociale nei limiti della delega conferita.

La delega può essere a tempo indeterminato.

ART. 18

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell’Organo di controllo, ove istituito.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

ART. 19

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente.

ART. 20

Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la Società procede alla nomina dell’Organo di controllo, composto di tre membri ovvero unipersonale, ove consentito dalla legge tempo per tempo vigente.

L’Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c..

In caso di morte, di decadenza o rinunzia, l’Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L’Organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L’Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell’Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 21

Patrimonio Sociale


Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 o secondo le ulteriori possibilità previste dalla legge per tempo vigente.

ART. 22

Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio Sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

ART. 23

Esercizio finanziario


L'esercizio inizia il giorno 1 Gennaio e si chiude il giorno 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

ART. 24

Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali delle delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

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